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Passaporti

SI RACCOMANDANO I RICHIEDENTI IL PASSAPORTO DI PRENOTARE L’APPUNTAMENTO CON LARGO ANTICIPO (6 MESI PRIMA) RISPETTO ALLA DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO.
A causa dell’alto numero di richieste da parte dell’utenza, l’appuntamento potrebbe avere un tempo di attesa molto lungo. 

*INFORMAZIONI GENERALI E AVVERTENZE

Il passaporto è un documento di viaggio e di identità che viene rilasciato ai cittadini italiani (la cui cittadinanza sia stata pertanto già riconosciuta e l’atto di nascita inviato in Italia per la trascrizione) regolarmente residenti nella circoscrizione consolare, iscritti nell’Anagrafe Consolare e con una situazione di stato civile aggiornata (ovvero che eventuali atti di matrimonio, nascita figli, ecc. siano già stati presentati all’Ufficio Consolare o già registrati in Italia – vedere stato civile).

*COME RICHIEDERE IL PASSAPORTO

  1. Registrati, se non l’hai giá fatto, sul sistema Prenot@Mi. Ricorda: in caso di richieste di passaporto per i minori, la prenotazione deve essere a nome del genitore e non del minore.
  2. Entra nel Prenot@Mi e seleziona “Prenota”.
  3. Tra i servizi erogati dalla Sede, scegliere il servizio “Passaporto” cliccando su PRENOTA.
  4. Verrà richiesta la presentazione del documento scaduto o in via di scadenza, nonché una prova di iscrizione all’AIRE.
  5. Se hai coniuge italiano e/o figli minori di 18 anni e vuoi richiedere il passaporto anche per loro, puoi indicare nella prenotazione i nomi e le date di nascita di tutti i richiedenti.
  6. Dopo aver cliccato su AVANTI, seleziona la data disponibile, la fascia oraria e conferma la prenotazione cliccando PRENOTA. Ricorda: il calendario fará vedere la prima data disponibile in colore verde. Se la data é in rosso, significa che i turni sono tutti occupati. Date non in colore (grigio/nero), successive ai giorni occupati indicano giorni non ancora resi disponibili per la prenotazione dal sistema (non si tratta di un malfunzionamento).
  7. Il sistema invierà una email di conferma sulla casella email registrata (controllare anche nello SPAM).
  8. Circa due settimane prima dell’appuntamento, il sistema manderà una mail per la CONFERMA DELL’APPUNTAMENTO. L’utente ha 5 giorni di tempo per confermare l’appuntamento. Se entro questo termine l’appuntamento non viene confermato, il sistema procede AUTOMATICAMENTE alla cancellazione dello stesso, che verrà messo a disposizione di altri utenti. NB: non sarà consentito l’accesso in Ambasciata a connazionali che non hanno proceduto alla conferma dell’appuntamento, senza eccezioni.
  9. Una volta presentati i documenti e istruita la pratica verrete contattati dall’Ufficio Passaporti per il ritiro, che avverrà esclusivamente per appuntamento (RITIRO PASSAPORTO), da prendersi sempre sul Portale Prenot@mi.


*DOCUMENTI NECESSARI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI PASSAPORTO

  1. Esibizione di un documento di riconoscimento e fotocopia (genitori e minori). Se ha già un passaporto italiano, deve presentare il vecchio passaporto + fotocopia delle prime pagine 6, o denuncia smarrimento / furto passaporto – originale + fotocopia.
  2. Due fotografie a colori 3.5. x 4 cm, di buona qualità e nitidezza, senza ombre o macchie, fondo bianco (frontale, spalle in su, il viso deve essere completamente scoperto e non deve occupare più del 60% dell’area totale della fotografia, espressione neutra, bocca chiusa). Si consiglia di consultare il seguente documento.
  3. Pagamento allo sportello della somma riportata nella seguente pagina (LINK) da effettuare in contanti al momento del ritiro del passaporto in Ambasciata a seguito di un appuntamento da richiedere attraverso il sistema di prenotazione Prenot@Mi. Questo valore include il costo del libretto ed il contributo amministrativo.
  4. Quando IL RICHIEDENTE DEL PASSAPORTO ha figli minori di anni 18, DEVE presentare l’autocertificazione che attesti di non essere sottoposto a inibitoria al rilascio del passaporto.
  5. Nel caso in cui si richieda il passaporto per un minorenne è necessario l’atto di assenso di entrambi genitori.

N.B.: LA SOMMA DA PAGARE CAMBIA TRIMESTRALMENTE. L’IMPORTO VIENE AGGIORNATO SUL SITO WEB.
IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO IN CONTANTI DIRETTAMENTE ALLO SPORTELLO IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO PER IL RITIRO DEL PASSAPORTO.

 

*ATTO DI ASSENSO

L’atto di assenso è una dichiarazione personale che l’esercente la responsabilità genitoriale o tutoria e, ove presente, anche l’affidatario, può sottoscrivere presso l’Ufficio emittente, oppure inviare per posta, per via telematica (solo via PEC) unitamente ad una copia fotostatica del proprio documento di identità (ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Se l’altro genitore è un cittadino dell’Unione Europea ed è impossibilitato a presentarsi per firmare la dichiarazione di assenso, il richiedente del passaporto potra’ allegare una fotocopia del documento del genitore assente insieme all’atto di assenso firmato in originale.

La firma del dichiarante non cittadino dell’Unione Europea, è autenticata nei modi previsti dalla vigente normativa:

  • da parte del funzionario dell’Ufficio Consolare che riceve la dichiarazione, previa identificazione del dichiarante (il costo autentica di firma cambia trimestralmente; l’importo viene aggiornato sulla pagina Web);
  • personalmente presso un qualsiasi Ufficio della Pubblica Amministrazione Italiana (abilitato ad autenticare firme).

È sempre necessario acquisire l’assenso degli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria, nonché dell’eventuale affidatario in occasione di rilascio del passaporto a minore;
Per il rilascio di passaporto ad un genitore di figlio minorenne vedasi il precedente punto 4.

Si informa che per i cittadini NON appartenenti all’Unione Europea (come sopra meglio specificato) l’autentica della firma potrà essere richiesta in Ambasciata dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 previo appuntamento richiesto tramite l’indirizzo di posta elettronica santodomingo.passaporti@esteri.it.
Si ricorda che la percezione consolare per l’atto di assenso è consultabile alla seguente pagina. L’importo è da pagarsi in contanti direttamente allo sportello.

Presentare copia del documento di identità, una fotocopia dello stesso, specificando la Questura competente per la trasmissione del documento.

 

*INFORMAZIONI SUI PASSAPORTO PER MINORI
Tutti i minori devono essere in possesso di passaporto individuale con validità temporale differenziata in base all’età: tre anni di validità per i minori da 0 a 3 anni; cinque anni di validità per i minori da 3 a 18 anni.

Solo dal compimento dei 12 anni di età è necessario acquisire le impronte e la firma digitalizzata.

Si segnala che l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è valida e che il minore può viaggiare all’estero solo con un documento di viaggio individuale. I passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono comunque validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. Anche i passaporti individuali rilasciati ai minori, anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009), con durata decennale, restano validi fino alla loro naturale data di scadenza.

Per il rilascio di Passaporti a minori di anni 18, E’ SEMPRE necessaria la presenza personale del minorenne per il quale si richiede il Passaporto.
All’atto della presentazione della documentazione allo sportello dell’Ambasciata, ogni minore deve essere in possesso di un documento identificativo, italiano o straniero.

 

*RILASCIO DEL PASSAPORTO A MINORI ITALIANI AFFIDATI TEMPORANEAMENTE A FAMILIARI O CONOSCENTI IN REPUBBLICA DOMINICANA

Come stabilito dalla Legge n. 184/1983 sul “Diritto del minore ad una famiglia”, al fine di richiedere il rilascio del passaporto italiano in favore di minori cittadini italiani affidati temporaneamente a familiari o conoscenti in Repubblica Dominicana è necessario presentare, oltre alla documentazione normalmente prevista (come riportato su) anche la seguente documentazione:
1) se l’affido è inferiore ai 24 mesi: dichiarazione di affido temporaneo del minore ad un familiare o conoscente compilata e firmata da entrambi i genitori allegando copia dei documenti identificativi dove si evince la firma dei genitori (se uno dei genitori è extracomunitario la firma deve essere autenticata);
2) se l’affido supera i 24 mesi: sentenza del giudice tutelare del luogo di abituale residenza del minore.

La durata dell’affidamento può essere controllata da questa Ambasciata tramite verifiche con le autorità dominicane.

*È APPENA NATO UN FIGLIO ALL’ESTERO

I figli minori nati all’estero dei cittadini italiani vanno iscritti all’AIRE contestualmente alla richiesta di trascrizione dell’atto di nascita. Il nostro ufficio provvederà a preparare e trasmettere la richiesta di iscrizione all’AIRE insieme all’atto di nascita stesso. Visitare la pagina web dell’ufficio Stato Civile per le istruzioni al riguardo.

Qualora gli atti di nascita venissero trascritti direttamente in Italia al Comune di residenza, i genitori sono comunque tenuti a richiedere l’iscrizione AIRE del figlio. E’ infatti obbligatorio dichiarare la residenza del nascituro anche al fine del rilascio del passaporto italiano (consulta sezione AIRE).

 

*COSA FARE IN CASO DI RIFIUTO DELL’ASSENSO
Ai sensi della Legge n. 1185/1967, art. 3 (aggiornata con le modifiche dell’art. 24 della Legge n. 3/2003), nel modulo di domanda di passaporto il cittadino italiano deve indicare obbligatoriamente l’esistenza di figli minori, siano essi conviventi o meno con il richiedente stesso. Per questi casi la Legge prevede che il genitore italiano presenti un’autocertificazione, come specificato in questa pagina. In caso di figli di genitori diversi dovrà essere presentato un atto di assenso per ciascuno dei figli. L’atto di assenso è valido per sei mesi dalla firma dello stesso.

In caso di decesso di uno dei genitori basta presentare una copia del certificato di morte.

La legge non consente deroghe all’atto di assenso, tranne in caso di decreto consolare (vedi sotto).

Decreto consolare
Se un genitore si rifiuta di firmare l’atto di assenso, il richiedente può avviare la procedura del decreto consolare, con la quale il Console competente territorialmente per la residenza del minore, in veste di Giudice Tutelare, autorizza eccezionalmente il rilascio del passaporto previa valutazione dei motivi del mancato assenso, delle condizioni sociali e psicologiche del minore, dell’attribuzione della potestà genitoriale e dell’affidamento, degli obblighi imposti ai genitori (es. eventuali obblighi alimentari), ecc.

Per avviare il procedimento l’interessato dovrà inviare, unitamente alla richiesta di passaporto:

– modulo di richiesta (redatto su modello allegato – formato Word in lingua italiana);
– copia della sentenza di divorzio o separazione o copia del provvedimento giudiziario concernente l’affidamento dei minori (sentenze apostillate e tradotte);
– copia della corrispondenza con avviso di ricevimento inviata al luogo dell’ultima residenza conosciuta dell’altro genitore per ottenere il suo assenso;
– documentazione attestante il pagamento degli alimenti eventualmente stabiliti con sentenza;
– ricevuta di pagamento della tariffa consolare il cui importo in pesos dominicani viene aggiornato trimestralmente in base al Tasso di cambio Trimestrale pubblicato.

L’autorità consolare, in fase istruttoria, potrà richiedere documentazione supplementare.

Se si verifica che effettivamente le ragioni del dissenso dell’altro genitore sono ingiustificate, il Capo della Cancelleria Consolare, in quanto Giudice Tutelare e con apposito decreto, può autorizzare il rilascio del passaporto.

Questa procedura è di natura eccezionale e giudiziaria, quindi può essere utilizzata solo in caso di assoluta impossibilità ad ottenere l’atto di assenso previsto dalla legge.

Le ragioni che possono essere addotte per negare l’assenso sono quelle legate al mancato rispetto degli obblighi alimentari e di mantenimento dei minori. In mancanza dell’assenso dell’altro genitore, il responsabile dell’ufficio consolare – nella sua veste di Giudice Tutelare dei minori residenti nella sua circoscrizione consolare – dopo aver effettuato una serie di accertamenti, potrà valutare se autorizzare, con apposito Decreto Consolare, il rilascio del Passaporto al richiedente. A tal fine, il richiedente o il genitore consenziente dovrà presentare una lettera sottoscritta nella quale spieghi i motivi per i quali l’altro genitore, del quale dovrà fornire indirizzo completo ed eventuali numeri telefonici, rifiuta di firmare l’atto di assenso.

N.B. Prima di intraprendere un viaggio, si suggerisce di contattare sempre le Rappresentanze Diplomatiche dei Paesi di destinazione, al fine di verificarne le formalità richieste per l’ingresso.

*DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PER I MINORI DI ANNI 14

Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono viaggiare all’estero a condizione che siano accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della legge 21 novembre 1967, n.1185 – vistata da un’autorità competente al rilascio (Questura in Italia, Ufficio consolare all’estero) – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l’autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es: compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento da presentare all’Ufficio consolare ai fini del rilascio dell’attestazione di accompagnamento o della stampa sul passaporto.
L’Ufficio Consolare (o la Questura se il minore si trova in Italia) provvederà poi a rilasciare l’attestazione di accompagnamento che l’accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità oppure a stampare sul passaporto del minore la menzione. La scelta tra le due possibilità è dei richiedenti al momento dell’istanza, salvo diversa indicazione per giustificati motivi degli stessi Uffici competenti al rilascio del passaporto. In caso di contrasto tra la decisione dalla pubblica autorità e la richiesta del cittadino, prevarrà la decisione dell’autorità stessa.
Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiarazione, redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.
Si ricorda che prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto è necessario verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato.
Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura insieme alla dichiarazione di accompagno anche le fotocopie del documento dell’accompagnatore (documento che deve essere firmato per verificare la corrispondenza della firma), dei genitori e del minore.
Per i cittadini minori italiani sia nella dichiarazione di accompagno che nella menzione sul passaporto, vistate dagli organi competenti al rilascio del passaporto, è riportato il nome della persona o dell’Ente cui il minore viene affidato.

La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata, tranne casi eccezionali che saranno valutati dall’ufficio che emette la dichiarazione.
In particolare:

  • la dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi (salva la possibilità per l’ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a istituto di cura o di formazione);
  • gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di loro;
  • nel rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore o in alternativa che tali dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà stampata dall’Ufficio competente;
  • nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, per garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente l’attestazione;
  • la validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore;
  • nel caso di viaggi che prevedono l’attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria valutare – sulla base delle modalità del viaggio stesso – se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.

Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato. La dichiarazione va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente.

INFORMAZIONI GENERALI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO SONO REPERIBILI AL SEGUENTE LINK:

http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/Documenti_di_Viaggio/Passaporto.htm