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Cittadinanza

 

Cittadinanza

TASSA  CONSOLARE  PER  IL  TRATTAMENTO  DELLE  DOMANDE  DI  RICONOSCIMENTO  DELLA CITTADINANZA  ITALIANA  DI  PERSONA  MAGGIORENNE

Si comunica che è entrato in vigore il pagamento della tassa consolare di 300,00 Euro per la trattazione delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate, a qualsiasi titolo, da soggetti maggiori di anni 18 (da corrispondere in contanti ed in moneta locale direttamente presso lo sportello consolare). Restano escluse dal pagamento della tassa le richieste di riconoscimento presentate per i figli minorenni.

Per le istanze o dichiarazioni finalizzate all’elezione, acquisto, riacquisto o concessione della cittadinanzaitaliana resta in vigore il versamento del contributo di 250,00 Euro a favore del Ministero dell’Interno (domande di cittadinanza per matrimonio).



RICHIESTA DI CITTADINANZA PER MATRIMONIO CON CITTADINO/A ITALIANO/A

Cenni normativi

In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.

Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.

L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.

Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).

Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla
normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

Riferimenti normativi:

Legge N.123 del 21 aprile 1983

Legge N. 91 del 5 febbraio 1992

Decreti legislativi N. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017

Decreto Legge N. 113 del 4 ottobre 2018 (decreto sicurezza), convertito dalla Legge N.132 del 1 dicembre 2018

Decreto Legge N. 130 del 21 ottobre 2020, convertito dalla Legge N. 173 del 18 dicembre 2020


Requisiti per la richiesta della cittadinanza per matrimonio


Residenza nella circoscrizione consolare:

Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza;

Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto;

Termini di presentazione: la domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis; in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;

Trascrizione del matrimonio/unione civile: se avvenuti all'estero, devono essere stati trascritti presso il Comune in Italia;

Validità del matrimonio/unione civile e stabilità del vincolo di coniugio/unione civile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione personale, divorzio, decesso del coniuge o parte dell’unione civile);

Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;

Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;

Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato;

Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;

Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

Pagamento delle tasse e percezioni indicate nella sezione documenti e costi.


DOCUMENTI necessari per la richiesta di cittadinanza per matrimonio

1. Atto di nascita integrale: in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.

L’atto di nascita integrale (in-extensa) del cittadino dominicano deve essere rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile competente (Oficialía de Estado Civil) legalizzato dall’Ufficio Centrale Elettorale (Junta Central Electoral) e apostillato dal Ministero degli Affari Esteri (Ministerio de Relaciones Exteriores). La traduzione in italiano dell’atto deve essere legalizzata prima dalla Procuradoria (il procuratore deve autenticare la firma del traduttore giurato) e poi dal Ministero degli Esteri dominicano con l’apposizione dell’apostille.

2. Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e
dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.
Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.

Il Certificato Penale deve essere legalizzato tramite apposizione dell’ apostille dal Ministero degli Affari Esteri (Ministerio de Relaciones Exteriores). La traduzione in italiano del certificato deve essere legalizzata prima dalla Procuradoria (il procuratore deve autenticare la firma del traduttore giurato) e poi dal Ministero degli Esteri dominicano con l’apposizione dell’apostille.

3. Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.

4. Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identità.

5. Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi prima dell’istanza. Questo documento può essere inserito al momento della presentazione della domanda alla voce “documento generico” e andrà presentato al momento della convocazione presso gli Uffici Consolari.

NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione al posto dell’atto di matrimonio, stato di famiglia e certificato di cittadinanza del coniuge/parte dell’unione civile (DPR 445/2000)

6. Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.
Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) - eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura – sono esclusivamente l’Università per stranieri di Siena, l’Università per stranieri di Perugia, l’Università Roma Tre e la Società Dante Alighieri.
Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

1.Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione
2.I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico


PROCEDURA

FASE 1 – REGISTRAZIONE

Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno.

Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.

FASE 2 – INSERIMENTO ISTANZA (Modello AE)

Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda “online” e all’inserimento di tutti i documenti richiesti sull’apposito portale del Ministero dell’InternoQualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati.
Attenzione: NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE
·nel modulo di registrazione vanno inseriti DATA E LUOGO DI NASCITA così come indicati nell’atto di nascita.
·Vanno riportate le GENERALITÀ indicate in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere. In caso di discordanze, fornire documentazione giustificativa.
·specificare nell'istanza l'eventuale presenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione

FASE 3 – VERIFICA CONSOLARE

L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie VERIFICHE.
Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità.
In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, per via telematica, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione o verifica dell’avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.
Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

FASE 4 – VALUTAZIONE e TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno: 24 mesi dalla data di presentazione della domanda - prorogabili fino al massimo di 36 mesi - per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n. 173). Qualora al termine della valutazione della pratica il
procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

FASE 5 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO

Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’email indicata
dal richiedente in fase di registrazione. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto:

-atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano;

-certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione documenti);

-certificato di esistenza in vita del coniuge/parte dell’unione civile italiano/a qualora non sia presente all’atto del giuramento.

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).
Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi.
È previsto il pagamento della marca da bollo sul decreto.
L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede
alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione “documenti”.
La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:

“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”

Gli effetti del giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del
giuramento.

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.


Semplificazione amministrativa e costi

Se il richiedente è un cittadino di un paese UE potrà avvalersi dell’autocertificazione per il possesso della cittadinanza italiana del
coniuge/parte dell’unione civile, per il vincolo di coniugio/unione civile con cittadino/a italiano/a e la composizione del nucleo familiare.

Le informazioni, i dati e i documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione sono acquisite d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste (DPR 445/2000).

Costi:
Contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, da effettuare esclusivamente sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online)
“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri);
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

Articoli della tabella consolare consolare da applicare

Ø Autentica di firma sull’istanza: art. 24
Ø Marca da bollo sull’istanza: art. N/A
Ø Legalizzazione firma del traduttore: art. 69
Ø Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art 71.
(Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione)
Ø Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71
Ø Conformità’ della traduzione di atti di stato civile e certificati penali: art 72
Ø Marca da bollo sul decreto di cittadinanza: art N/A


Contatti e link utili

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RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA PER DISCENDENZA

Le richieste per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dovranno essere presentate alla Cancelleria Consolare di questa Ambasciata previo appuntamento da prendere tramite il sistema Prenot@Mi e la successiva presentazione del modulo di “Istanza di riconoscimento della Cittadinanza Italiana” e il pagamento della prevista tassa consolare. Si fa presente che, trattandosi di contributo dovuto per la trattazione della pratica, esso dovrà essere pagato obbligatoriamente al momento della presentazione della domanda anche se la documentazione ad essa allegata fosse incompleta ed a prescindere dall’esito dall’accertamento.

Suddette richieste dovranno essere giustificate da un diagramma genealogico, debitamente giustificato da documentazione ufficiale da cui risulti che il richiedente abbia diritto al riconoscimento in via amministrativa della cittadinanza italiana.

Documenti del capostipite (ascendente nato in Italia) da allegare alla domanda:
• Atto di nascita, in originale e contenente le indicazioni di paternità e maternità (Nel caso in cui non si disponga dell'atto di nascita italiano, questo deve essere richiesto direttamente al Comune italiano competente);
• Certificato di eventuale naturalizzazione rilasciato dal Ministerio Interior de Policia legalizzato dal Ministerio de Relaciones Exteriores della Repubblica Dominicana con l'applicazione dell'Apostille.
Occorre richiederlo con i dati risultanti dal certificato di nascita dell’italiano e con le eventuali variazioni apportate nei successivi atti di
stato civile dominicani. Ad esempio: se l’italiano si chiamava Giuseppe Luigi Rossetti, nato a Lauria (Potenza) il 10.01.1901, e nell’atto di matrimonio e/o morte è stato tradotto in spagnolo o cambiato (es.: José Rossetti nato a Potenza il 22.10.1901 o Luis José Rosetti o Luis Rossetti o Rossetto e così via) nel certificato devono risultare tutte le variazioni. L’eventuale naturalizzazione dominicana (ciudadania legal) dell’ascendente avvenuta dopo la nascita dei suoi figli non impedisce che venga loro trasmessa la cittadinanza italiana. Si ricorda inoltre che a partire dal 16 agosto 1992 il cittadino italiano che acquisti un’altra cittadinanza conserva quella italiana a meno che non vi rinunzi formalmente.
• Atto di matrimonio. Se sposato in Italia il certificato rilasciato dal Comune Italiano;
• Atto di morte.

Per tutti i discendenti in linea retta fino all’ultimo richiedente si dovranno presentare in originale e muniti di traduzione in lingua italiana:

· Atto di nascita (e' assolutamente necessario che l'atto riporti i dati anagrafici completi dei genitori: nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza completa, numero di documento di identità) e copia certificata del registro di stato civile di nascita rilasciato dalle autorita' locali;
· Atto di matrimonio (e' assolutamente necessario che l'atto riporti i dati anagrafici completi dei nubendi: nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza completa, numero di documento di identità) e copia certificata del registro di stato civile di matrimonio rilasciato dalle autorita' locali;
· Sentenza di divorzio completa, legalizzata e tradotta in italiano;
· Atto di divorzio rilasciato dalla Junta Central Electoral;
· Atto di morte (e' assolutamente necessario che l'atto riporti i dati anagrafici completi del defunto: nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e numero di documento di identità) e copia certificata del registro di stato civile di morte rilasciato dalle autorita' locali;

Gli atti di stato civile si richiedono alla Giunta Centrale del Registro di Stato Civile e devono essere legalizzate presso il Ministerio de Relaciones Exteriores della Repubblica Dominicana con l'applicazione dell'Apostille - Convenzione dell'Aja.

Tutti gli atti dominicani debbono essere tradotti in italiano da un traduttore giurato.
La traduzione in italiano dell’atto deve essere legalizzata prima dalla Procuradoria (il procuratore deve autenticare la firma del traduttore giurato) e poi dal Ministero degli Esteri dominicano con l’apposizione dell’apostille.

Il giorno dell’appuntamento l’interessato deve presentarsi con un documento dominicano di riconoscimento in vigore e prova di residenza in R.D. (fattura di servizi o certificato di residenza).

Nota bene:

· Non è necessario richiedere la rettifica sugli atti originali qualora emergessero errori o imperfezioni dei dati, ma nei casi in cui le alterazioni contenute nella documentazione suscitino dubbi quanto all’identità della persona, questa Ambasciata potrà esigere rettifiche o certificati complementari.
· Per i figli naturali occorre presentare oltre l’atto di nascita anche quello di riconoscimento e/o di legittimazione.
· Occorre presentare il primo matrimonio e gli eventuali successivi, nel caso siano necessari per la ricostruzione della discendenza.
· Le donne straniere coniugate con cittadino italiano prima del 27 aprile 1983 acquisiscono di norma automaticamente la cittadinanza italiana.
· Gli atti di stato civile formati in paesi diversi dall’Italia o dalla Repubblica Dominicana devono essere presentati in originale e debitamente legalizzati dalle Autorità competenti o dall’Ufficio consolare italiano in loco.
· Per coloro che abbiano risieduto in un altro Paese prima dell’anno 1992, sarà necessario presentare il certificato di non naturalizzazione rilasciato dalle Autorità straniere competenti.

Qualora il certificato risultasse positivo, dovrá riportare la data di “giuramento” o almeno la data di “concessione della carta di cittadinanza”.

In mancanza dei succitati dati sará indispensabile acquisire la “sentenza di naturalizzazione” , senza la quale, su indicazione del Ministero dell’Interno, non sará possibile dar corso al procedimento di riconoscimento della cittadinanza.


Le richieste saranno registrate in ordine cronologico, in attesa di essere esaminate, nei termini previsti dalla normativa vigente (24 mesi dalla data di presentazione della domanda ai sensi del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113) ed in compatibilità con gli altri impegni di lavoro. 
Qualora dall’esame preliminare risultassero incongruenze, irregolarita’, inesattezze o carenze nella documentazione presentata, questa Ambasciata la restituira’, salvo la possibilita’ di ripresentare una NUOVA richiesta.
Per la normativa consultare la pagina web relativa alla Cittadinanza del sito del Ministero degli Esteri Italiano.

 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA PER FILIAZIONE

(figli maggiorenni di cittadini solo italiani nati in Italia)

1) Estratto dell’atto di nascita del genitore italiano da richiedere al Comune italiano di nascita con annotazione a margine e riportante i dati materni e paterni

2) Certificato di cittadinanza italiana del genitore italiano rilasciato dal Comune di residenza

3) Certificato di naturalizzazione a nome del genitore italiano (anche se negativo) da richiedere al Ministerio de Imigracion y Policia di Santo Domingo

4) Estratto atto di matrimonio del genitore italiano (se coniugato) rilasciato dal Comune di residenza

5) Atto integrale (acta inextensa) del richiedente rilasciato dalla Junta Central Electoral tradotto in Italiano, legalizzato e apostillato*

6) Atto integrale di riconoscimento di paternità del richiedente rilasciato dalla Junta Central Electoral (qualora nato fuori dal matrimonio) tradotto in italiano, legalizzato e apostillato

7) Copia certificata del registro degli atti di nascita dove si evince la firma dei genitori da richiedere alla Junta Central Electoral

8) Copia certificata del registro degli atti di riconoscimento se nati fuori dal matrimonio

9) Copia passaporto italiano in vigore del genitore italiano

10) Documento identificativo del richiedente

11) Prova di residenza in Repubblica Dominicana.

Tassa di cittadinanza di € 300, da versare in pesos al cambio del giorno di consegna della richiesta.

* La traduzione in italiano deve essere legalizzata prima dalla Procuradoria e poi dal Mirex.


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA CITTADINANZA

Link al sito del MAECI


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