In vista dei prossimi referendum abrogativi 2025, si informano i connazionali iscritti AIRE che risiedono ad Haiti che in tale Paese non è possibile l’esercizio del voto per corrispondenza e che, pertanto, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, è possibile richiedere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per gli elettori iscritti AIRE residenti ad Haiti che si recheranno in Italia per votare.
I requisiti di base per avere diritto al rimborso sono unicamente l’iscrizione in Aire con residenza in Stati in cui le condizioni politico-sociali impediscono, anche temporaneamente, l’esercizio del voto per corrispondenza. La grave crisi politica e di sicurezza che sta tristemente attraversando Haiti rientra appieno nelle condizioni di cui all’art. 20, comma 1-bis, della L. 459/2001.
Il rimborso del 75% del costo del biglietto aereo a/r può essere applicato alle tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore. I titoli ammessi a rimborso sono ESCLUSIVAMENTE quelli di classe turistica per il trasporto ereo e della seconda classe per i trasporti ferroviari e marittimi (art. 22 del DPR 2 aprile 2003, n. 104). Non è ammesso il rimborso del costo di biglietti di classe superiore a quella ammessa per legge.
La normativa in materia di voto all’estero non stabilisce termini precisi in materia di limitazioni temporali delle predette agevolazioni né una scadenza per la richiesta di rimborso, ma i biglietti ammessi al rimborso devono avere una validità quanto più ragionevolmente ravvicinata all’evento elettorale in questione.
La documentazione giustificativa della spesa a corredo dell’apposita istanza che l’interessato dovrà presentare a questa Ambasciata sarà costituita dal biglietto aereo, dalle carte d’imbarco e dal certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale italiano. Quest’ultimo documento giustificativo risulta fondamentale per dare prova che l’elettore ha effettivamente usufruito del biglietto aereo di cui richiede il rimborso. Qualora dal titolo di viaggio (biglietto aereo, ferroviario o marittimo) non sia possibile dedurre l’importo effettivamente pagato, questo dovrà essere dimostrato da apposita fattura rilasciata dalla compagnia di trasporti e/o dall’agenzia di viaggio.