{"id":4897,"date":"2025-07-09T15:49:17","date_gmt":"2025-07-09T19:49:17","guid":{"rendered":"https:\/\/ambsantodomingo.esteri.it\/?page_id=4897"},"modified":"2026-03-15T09:45:18","modified_gmt":"2026-03-15T13:45:18","slug":"acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori-nati-allestero","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambsantodomingo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori-nati-allestero\/","title":{"rendered":"Acquisto della Cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d (figli minori nati all\u2019estero)"},"content":{"rendered":"<p>In due casi, previsti dal comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36\/2025, i\u00a0<strong>figli minorenni nati all\u2019estero<\/strong>\u00a0da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>Il\u00a0<strong>minore<\/strong>\u00a0che ne beneficia\u00a0<strong>non<\/strong>\u00a0sar\u00e0\u00a0<strong>cittadino per nascita<\/strong>\u00a0o\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.<\/p>\n<p><strong>Nel primo caso (<u>comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992<\/u>)\u00a0<\/strong>i seguenti presupposti devono essere posseduti\u00a0<strong>congiuntamente<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>uno dei genitori \u00e8<\/strong>\u00a0<strong>cittadino\u00a0<u>per nascita<\/u>.\u00a0<u>Si escludono quindi i casi\u00a0di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell\u2019articolo\u00a0<\/u><\/strong>9 della legge n. 91\/1992 o\u00a0<strong><u>\u201cper beneficio di legge\u201d ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992<\/u><\/strong>\u00a0ovvero\u00a0<strong><u>per matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 91\/1992<\/u><\/strong>\u00a0o dell\u2019articolo 10 della legge n. 555\/1912\u00a0<strong><u>oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91\/1992 ovvero\u00a0<\/u><em>iuris communicatione<\/em><u>\u00a0(art. 14 della legge n. 91\/1992).<\/u><\/strong><\/li>\n<li><strong><u>entrambi<\/u><\/strong>\u00a0i genitori (incluso il genitore straniero) presentano una\u00a0<strong><u>dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita<\/u><\/strong>\u00a0da effettuare in Ambasciata di fronte al Funzionario incaricato. In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di tre anni decorrer\u00e0 dal primo riconoscimento (perch\u00e9 gi\u00e0 il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di tre anni sar\u00e0 computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all\u2019esercizio delle funzioni di stato civile.<\/strong>\u00a0Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.<\/p>\n<p>Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione pu\u00f2 essere presentata anche successivamente al termine di tre dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.<\/p>\n<p>Per avere un appuntamento con l\u2019ufficio di cittadinanza \u00e8 necessario che il genitore italiano prenda un appuntamento nel portale <a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/\">Home Page &#8211; Prenot@Mi<\/a> per il Servizio <strong><em><u>\u201cDichiarazione di Volont\u00e0 acquisto cittadinanza italiana per minori \u2013 Legge 74\/2026\u201d<\/u><\/em><\/strong> per effettuare la Dichiarazione allegando alla richiesta l\u2019atto di nascita della minore e il giorno dell\u2019appuntamento on line la seguente documentazione:<\/p>\n<ul>\n<li><strong><u>atto di nascita con le relative legalizzazioni<\/u><\/strong> (sia dell\u2019atto che della traduzione in italiano);<\/li>\n<li><strong><u>passaporto italiano del genitore italiano pi\u00f9 una copia a colori, documento identificativo dell\u2019altro genitore pi\u00f9 una copia a colori e passaporto dominicano o di altro paese straniero del minore pi\u00f9 una copia a colori;<\/u><\/strong><\/li>\n<li><strong><u>prova della residenza in Repubblica Dominicana<\/u><\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel caso in cui la cittadinanza italiana \u00e8 stata riconosciuta da una Ambasciata o Consolato italiano in un altro paese straniero \u00e8 necessaria una dichiarazione o certificazione di quella Rappresentanza diplomatica italiana dove attesta che la cittadinanza italiana \u00e8 stata da loro riconosciuta prima del 28 marzo 2025.<\/p>\n<p>Il\u00a0<strong>secondo caso<\/strong>\u00a0<strong>(<u>comma 1-ter dell\u2019articolo 1 del decreto-legge n. 36\/2025<\/u>)\u00a0<\/strong>si applica quando sussistono\u00a0<strong>tutte\u00a0<\/strong>le condizioni seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>persone\u00a0<strong><u>minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione, a partire dal compimento dei tre anni dalla nascita<\/u><\/strong>\u00a0e che non avevano compiuto il 18\u00b0 anno di et\u00e0 al\u00a0<strong>24 maggio 2025<\/strong>;<\/li>\n<li><strong><u>figli di cittadini\u00a0per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992<\/u><\/strong><strong>.\u00a0<u>Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell\u2019articolo\u00a0<\/u><\/strong>9 della legge n. 91\/1992 o\u00a0<strong><u>\u201cper beneficio di legge\u201d ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992<\/u><\/strong>\u00a0ovvero\u00a0<strong><u>per matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 91\/1992<\/u><\/strong>\u00a0o dell\u2019articolo 10 della legge n. 555\/1912\u00a0<strong><u>oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91\/1992 ovvero\u00a0<\/u><em>iuris communicatione<\/em><u>\u00a0(art. 14 della legge n. 91\/1992).\u00a0<\/u><\/strong>In altri termini,\u00a0<strong><u>i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025<\/u><\/strong>\u00a0o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall\u2019Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;<\/li>\n<li>la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare\u00a0<strong><u>entro il 31 maggio 2029<\/u><\/strong>. Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le\u00a0<strong>dichiarazioni dovranno essere rese presenzialmente presso l\u2019Ufficio consolare davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile<\/strong>.<\/p>\n<p>Per avere un appuntamento con l\u2019ufficio di cittadinanza \u00e8 necessario che il genitore italiano prenda un appuntamento nel portale <a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/\">Home Page &#8211; Prenot@Mi<\/a> per il Servizio <strong><em><u>\u201cDichiarazione di Volont\u00e0 acquisto cittadinanza italiana per minori \u2013 Legge 74\/2026\u201d<\/u><\/em><\/strong> per effettuare la Dichiarazione allegando alla richiesta l\u2019atto di nascita della minore e il giorno dell\u2019appuntamento on line la seguente documentazione:<\/p>\n<ul>\n<li><strong><u>atto di nascita con le relative legalizzazioni<\/u><\/strong> (sia dell\u2019atto che della traduzione in italiano);<\/li>\n<li><strong><u>passaporto italiano del genitore italiano pi\u00f9 una copia a colori, documento identificativo dell\u2019altro genitore pi\u00f9 una copia a colori e passaporto dominicano o di altro paese straniero del minore pi\u00f9 una copia a colori;<\/u><\/strong><\/li>\n<li><strong><u>prova della residenza in Repubblica Dominicana<\/u><\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l\u2019interessato, una volta divenuto maggiorenne, pu\u00f2 fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"In due casi, previsti dal comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36\/2025, i\u00a0figli minorenni nati all\u2019estero\u00a0da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana. Il\u00a0minore\u00a0che ne beneficia\u00a0non\u00a0sar\u00e0\u00a0cittadino per nascita\u00a0o\u00a0iure sanguinis. In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, il minore [&hellip;]","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"parent":2956,"menu_order":3,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-4897","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambsantodomingo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4897","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambsantodomingo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambsantodomingo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambsantodomingo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambsantodomingo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4897"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/ambsantodomingo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4897\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5908,"href":"https:\/\/ambsantodomingo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4897\/revisions\/5908"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambsantodomingo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2956"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambsantodomingo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4897"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}