PER COSA SI VOTA?
Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 13/01/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 10 del 14/01/2026, è stato indetto un referendum confermativo ai sensi dell’art. 138 della Costituzione, recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare».
COME SI VOTA?
Il voto all’estero avviene per corrispondenza. Le schede dovranno essere rispedite al consolato seguendo attentamente le indicazioni del foglio informativo presente nel plico elettorale ed utilizzando unicamente il materiale con esso fornito.
CHI PUÒ VOTARE ALL’ESTERO?
- Gli elettori iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), che riceveranno direttamente il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza all’estero.
- Gli italiani temporaneamente all’estero per almeno tre mesi, esclusivamente PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O CURE MEDICHE, e i familiari con essi conviventi all’estero.
ATTENZIONE: l’elettore temporaneamente all’estero deve presentare apposita richiesta direttamente al Comune italiano di residenza ENTRO IL 18 FEBBRAIO 2026 per ricevere il plico elettorale.
POSSO VOTARE IN ITALIA?
Gli elettori iscritti all’AIRE che intendano votare in Italia devono comunicarne la volontà al Consolato di riferimento entro il decimo giorno successivo all’indizione, ovvero il 24/01/2026. Tale volontà può essere revocata sempre entro il 24/01/2026.
QUANDO SI VOTA?
- In Italia si vota domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.
- Gli elettori all’estero votano in anticipo, per corrispondenza. I plichi verranno spediti all’indirizzo di residenza non oltre il 4 marzo 2026.
Saranno trasmesse in Italia per lo scrutinio solamente le schede votate recapitate all’ufficio consolare di riferimento ENTRO E NON OLTRE le ore 16 locali di giovedì 19 MARZO 2026.
ATTENZIONE: gli elettori che ENTRO L’8 MARZO 2026 non abbiano ancora ricevuto il plico elettorale potranno contattare questa Ambasciata (inviando una email a santodomingo.aire@esteri.it) per ottenere il DUPLICATO.
Le operazioni di consegna e riconsegna delle schede elettorali si svolgeranno tramite il servizio postale di BM Cargo con le sue filiali distribuite in tutto il Paese. Gli elettori potranno richiedere informazioni circa la spedizione o meno del proprio plico al servizio dedicato di BM Cargo:
Telefono/whatsapp: +1 809-683-1919
Mail: italia@bmcargo.com
APERTURA STRAORDINARIA 14-15 marzo
Per consentire a coloro che non hanno ricevuto il plico elettorale di richiedere il duplicato e partecipare al voto, gli elettori potranno recarsi presso gli uffici dell’Ambasciata anche nel fine settimana del 14-15 marzo, compilando l’apposito modulo di richiesta, previa verifica dell’inserimento nell’elenco elettori del Ministero dell’Interno, nelle seguenti fasce orarie:
- sabato 14 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- domenica 15 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00
1. OPZIONE DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO
Gli elettori residenti in Italia che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento delle prossime consultazioni referendarie ex art. 138 della Costituzione (22 e 23 marzo 2026), nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza a norma dell’art. 4-bis, comma 1, Legge 27 dicembre 2001, n. 459.
Per ricevere il plico elettorale (contenente la scheda per il voto) all’indirizzo di temporanea dimora all’estero, i sopramenzionati elettori dovranno trasmettere DIRETTAMENTE al proprio comune d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione entro mercoledì 18 febbraio 2026.
L’opzione (esercitabile tramite il modulo allegato o in carta libera) deve essere inviata al Comune di iscrizione nelle liste elettorali per posta, posta elettronica ordinaria o certificata. Alternativamente, può essere presentata a mano, anche da una persona delegata dall’interessato.
L’opzione, obbligatoriamente corredata di copia di valido documento d’identità dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero completo a cui andrà inviato il plico elettorale così come l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio. Essa deve inoltre contenere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza, ossia di trovarsi temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi (nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni) in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti oppure di essere familiare convivente di un cittadino che rientra nelle predette condizioni. Tale procedura si applica anche ai cittadini italiani iscritti all’AIRE temporaneamente dimoranti in una CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE diversa da quella di stabile residenza.
L’opzione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).
È possibile revocare l’opzione presentata secondo le modalità di cui sopra entro lo stesso termine (18 febbraio 2026). Si ricorda infine che l’opzione è valida esclusivamente per la consultazione elettorale cui si riferisce.
2. RIMBORSO DEL 75% DEL COSTO DEL BIGLIETTO DI VIAGGIO PER RECARSI IN ITALIA PER GLI ISCRITTI AIRE RESIDENTI IN PAESI IN CUI NON È AMMESSO IL VOTO PER CORRISPONDENZA
Per i connazionali iscritti AIRE che risiedono ad Haiti non è possibile esercitare il diritto al voto per corrispondenza secondo quanto disposto dall’art. 20, comma 1-bis, della L. 459/200. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, è possibile richiedere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per gli elettori iscritti AIRE residenti ad Haiti che si recheranno in Italia per votare.
I requisiti di base per avere diritto al rimborso sono unicamente l’iscrizione in Aire con residenza in Stati in cui le condizioni politico-sociali impediscono, anche temporaneamente, l’esercizio del voto per corrispondenza. La grave crisi politica e di sicurezza che sta tristemente attraversando Haiti rientra appieno nelle condizioni di cui all’art. 20, comma 1-bis, della L. 459/2001.
Il rimborso del 75% del costo del biglietto aereo a/r può essere applicato alle tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore. I titoli ammessi a rimborso sono ESCLUSIVAMENTE quelli di classe turistica per il trasporto aereo e della seconda classe per i trasporti ferroviari e marittimi (art. 22 del DPR 2 aprile 2003, n. 104). Non è ammesso il rimborso del costo di biglietti di classe superiore a quella ammessa per legge.
La normativa in materia di voto all’estero non stabilisce termini precisi in materia di limitazioni temporali delle predette agevolazioni né una scadenza per la richiesta di rimborso, ma i biglietti ammessi al rimborso devono avere una validità quanto più ragionevolmente ravvicinata all’evento elettorale in questione.
Laddove non esistano voli diretti tra lo Stato di residenza e l’Italia, sono consentiti degli scali, purché la durata delle soste sia congrua con l’effettuazione di un viaggio diretto in Italia. Si ritiene che le città di arrivo e di partenza debbano essere coerentemente prossime al Comune di iscrizione elettorale, tenendo beninteso in considerazione le connessioni possibili tra il Paese estero di residenza e l’Italia e che – una volta giunto sul territorio italiano – l’elettore deve eventualmente utilizzare le condizioni di viaggio agevolate previste per gli spostamenti nazionali.
La documentazione giustificativa della spesa a corredo dell’apposita istanza che l’interessato dovrà presentare a questa Ambasciata sarà costituita dal biglietto aereo, dalle carte d’imbarco e dal certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale italiano. Quest’ultimo documento giustificativo risulta fondamentale per dare prova che l’elettore ha effettivamente usufruito del biglietto aereo di cui richiede il rimborso. Qualora dal titolo di viaggio (biglietto aereo, ferroviario o marittimo) non sia possibile dedurre l’importo effettivamente pagato, questo dovrà essere dimostrato da apposita fattura rilasciata dalla compagnia di trasporti e/o dall’agenzia di viaggio.