Si informa la gentile utenza che a partire dalla giornata odierna, sono di nuovo disponibili sul portale Prenotami gli appuntamenti per le istanze finalizzate al riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis”.
A tal proposito si invita a prendere visione del Decreto-legge n. 36/2025 il cui testo è disponibile al seguente link, e delle principali novità normative riassunte nella precedente comunicazione.
Gli appuntamenti di cittadinanza vengono quindi ripresi in conformità con la nuova normativa nelle more dell’approvazione del successivo disegno di legge che completerà il quadro con ulteriori modifiche sostanziali e procedurali. Per questa ragione le domande le domande di riconoscimento di cittadinanza “iure sanguinis” presentate entro il 27 marzo 2025 (compreso) verranno trattate in base alla normativa precedentemente in vigore mentre tutte le domande successive saranno esaminate e valutate secondo le modifiche disposte dalla nuova riforma.
Per le richieste presentate dopo le ore 23:59 del 27 marzo 2025, si applicano quindi i nuovi criteri introdotti dall’articolo 3-bis della legge n. 91/1992, secondo i quali è necessario:
- che almeno uno dei genitori (o un nonno) sia nato in Italia;
- oppure che il genitore abbia vissuto in Italia per almeno due anni prima della nascita del figlio;
- oppure che il richiedente non possegga un’altra cittadinanza.
REGOLE TEMPORANEE PER LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI NASCITA DI MINORI NATI ALL’ESTERO
(In vigore dal 28 marzo 2025 – Decreto-Legge n. 36/2025)
Per trascrivere un atto di nascita estero nei registri italiani, il minore deve avere diritto alla cittadinanza italiana secondo le nuove norme in attesa della conversione in legge. Questo vale per tutte le richieste presentate dal 28 marzo 2025 fino al termine dell’iter legislativo.
Si può accettare la richiesta solo se il minore rientra in almeno uno di questi casi:
- Il genitore è cittadino italiano nato in Italia. La trascrizione può avvenire direttamente, portando come documentazione di supporto estratto del certificato di nascita del genitore italiano con annotazione sulla cittadinanza al momento della nascita.
- Il genitore italiano è nato all’estero ma ha vissuto in Italia per almeno 2 anni prima della nascita del figlio. In questo caso serve il certificato storico di residenza che dimostra la residenza in Italia per almeno 2 anni.
- Il Genitore è nato all’estero ma il nonno (o la nonna) è cittadino italiano nato in Italia. Serve documentazione valida per provare la nascita del nonno/a in Italia.
- Il minore è privo di altra cittadinanza. Se viene fornita prova documentale che il minore non ha nessun’altra cittadinanza, può essere valutata la trascrizione dell’atto di nascita.
Ulteriori aggiornamenti saranno comunicanti non appena terminato l’iter legislativo della conversione in Legge del Decreto-Legge 36/2025.