(actualizacion 12/09/2023)
Honorarios consulares para la solicitudes de reconocimiento de la ciudadanía italiana de una persona mayor de edad
Se comunica que el pago de la tasa consular de 300,00 euros ha entrado en vigor para el tratamiento de las prácticas de
reconocimiento de la ciudadanía italiana presentadas, en cualquier forma, para mayores de 18 años (a pagar en efectivo y moneda local directamente en la ventanilla consular). Las solicitudes de reconocimiento presentadas a menores de edad quedan excluidas
del pago de la tasa.
Para las instancias o declaraciones destinadas a la elección, o concesión del ciudadanía italiana, el pago de la contribución de 250,00 euros al Ministerio del interior (ciudadanía por matrimonio) sigue vigente.
SOLICITUD DE CIUDADANIA POR MATRIMONIO CON UN CIUDADANO ITALIANO
Cenni normativi
In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.
Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.
L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.
Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).
Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla
normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.
Riferimenti normativi:
- Legge N.123 del 21 aprile 1983
- Legge N. 91 del 5 febbraio 1992
- Decreti legislativi N. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017
- Decreto Legge N. 113 del 4 ottobre 2018 (decreto sicurezza), convertito dalla Legge N.132 del 1 dicembre 2018
- Decreto Legge N. 130 del 21 ottobre 2020, convertito dalla Legge N. 173 del 18 dicembre 2020
REQUISITI per la richiesta della cittadinanza per matrimonio
Residenza nella circoscrizione consolare:
Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza;
Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto;
Termini di presentazione: la domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis; in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;
Trascrizione del matrimonio/unione civile: se avvenuti all’estero, devono essere stati trascritti presso il Comune in Italia;
Validità del matrimonio/unione civile e stabilità del vincolo di coniugio/unione civile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione personale, divorzio, decesso del coniuge o parte dell’unione civile);
Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;
Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato;
Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).
Pagamento delle tasse e percezioni indicate nella sezione documenti e costi.
DOCUMENTI necessari per la richiesta di cittadinanza per matrimonio
1. Atto di nascita integrale: in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.
L’atto di nascita integrale (in-extensa) del cittadino dominicano deve essere rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile competente (Oficialía de Estado Civil) legalizzato dall’Ufficio Centrale Elettorale (Junta Central Electoral) e apostillato dal Ministero degli Affari Esteri (Ministerio de Relaciones Exteriores). La traduzione in italiano dell’atto deve essere legalizzata prima dalla Procuradoria (il procuratore deve autenticare la firma del traduttore giurato) e poi dal Ministero degli Esteri dominicano con l’apposizione dell’apostille.
2. Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e
dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.
Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.
Il Certificato Penale deve essere legalizzato tramite apposizione dell’ apostille dal Ministero degli Affari Esteri (Ministerio de Relaciones Exteriores). La traduzione in italiano del certificato deve essere legalizzata prima dalla Procuradoria (il procuratore deve autenticare la firma del traduttore giurato) e poi dal Ministero degli Esteri dominicano con l’apposizione dell’apostille.
3. Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.
4. Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identità.
5. Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi prima dell’istanza. Questo documento può essere inserito al momento della presentazione della domanda alla voce “documento generico” e andrà presentato al momento della convocazione presso gli Uffici Consolari.
NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione al posto dell’atto di matrimonio, stato di famiglia e certificato di cittadinanza del coniuge/parte dell’unione civile (DPR 445/2000)
6. Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.
Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) – eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura – sono esclusivamente l’Università per stranieri di Siena, l’Università per stranieri di Perugia, l’Università Roma Tre e la Società Dante Alighieri.
Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:
1.Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione
2.I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico
PROCEDURA
FASE 1 – REGISTRAZIONE
Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno.
Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.
FASE 2 – INSERIMENTO ISTANZA (Modello AE)
Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda “online” e all’inserimento di tutti i documenti richiesti sull’apposito portale del Ministero dell’Interno. Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati.
Attenzione: NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE
·nel modulo di registrazione vanno inseriti DATA E LUOGO DI NASCITA così come indicati nell’atto di nascita.
·Vanno riportate le GENERALITÀ indicate in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere. In caso di discordanze, fornire documentazione giustificativa.
·specificare nell’istanza l’eventuale presenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione
FASE 3 – VERIFICA CONSOLARE
L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie VERIFICHE.
Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità.
In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, per via telematica, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione o verifica dell’avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.
Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.
FASE 4 – VALUTAZIONE e TERMINI DEL PROCEDIMENTO
La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno: 24 mesi dalla data di presentazione della domanda – prorogabili fino al massimo di 36 mesi – per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n. 173). Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.
FASE 5 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO
Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto:
-atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano;
-certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione documenti);
-certificato di esistenza in vita del coniuge/parte dell’unione civile italiano/a qualora non sia presente all’atto del giuramento.
Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).
Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi.
È previsto il pagamento della marca da bollo sul decreto.
L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede
alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione “documenti”.
La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:
“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”
Gli effetti del giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del
giuramento.
Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.
Semplificazione amministrativa e costi
Se il richiedente è un cittadino di un paese UE potrà avvalersi dell’autocertificazione per il possesso della cittadinanza italiana del
coniuge/parte dell’unione civile, per il vincolo di coniugio/unione civile con cittadino/a italiano/a e la composizione del nucleo familiare.
Le informazioni, i dati e i documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione sono acquisite d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste (DPR 445/2000).
Costi:
Contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, da effettuare esclusivamente sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online)
“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri);
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)
Articoli della tabella consolare da applicare
Ø Autentica di firma sull’istanza: art. 24
Ø Marca da bollo sull’istanza: art. N/A
Ø Legalizzazione firma del traduttore: art. 69
Ø Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art 71.
(Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione)
Ø Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71
Ø Conformità’ della traduzione di atti di stato civile e certificati penali: art 72
Ø Marca da bollo sul decreto di cittadinanza: art N/A
Contatti e link utili
INVIA LA TUA DOMANDA AL MINISTERO DELL’INTERNO
SITO DEL MINISTERO DEGLI ESTERI
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CIUDADANIA POR DESCENDENCIA
Las solicitudes de reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia deberán presentarse en la estación consular de esta Embajada con cita tomadas a través del sistema prenota on line y la posterior presentación de formulario de «Instancia de reconocimiento de la ciudadanía italiana» y el pago de la cuota consular prevista. Por la presente se recuerda que, dado que se trata de una contribución debida al tratamiento de la práctica, debe abonarse en el momento de la presentación de la solicitud, incluso si la documentación adjunta a la misma es incompleta y con independencia del resultado de la investigación.
Dichas solicitudes deberán justificarse mediante un esquema genealógico, debidamente fundamentado en la documentación oficial que
acredite que el solicitante tiene derecho a un reconocimiento administrativo de la ciudadanía italiana.
Documentos del fundador (ascendente nacido en Italia) que se adjuntarán a la pregunta:
• Certificado de nacimiento, en el original y que contenga las indicaciones de paternidad y maternidad (si usted no tiene el certificado de nacimiento italiano, éste debe ser solicitado directamente por el municipio italiano competente);
• Certificado de naturalización expedido por el Ministerio Interior de Policia que acredite la obtención o no de la ciudadanía legal dominicana legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica Dominicana con Apostille.
Es necesario pedir dicho certificado con los datos que aparecen en la partida de nacimiento del italiano y con todas las variantes que pudieren surgir en el resto de las partidas dominicanas. Por ejemplo: si el italiano se llamaba Giuseppe Luigi ROSSETTI, nacido en Lauria (Potenza ) el 10.01.1901, y en la partida de matrimonio y/o de defunción se tradujo su nombre al español o el mismo cambió (ej.: José Rossetti nacido en Potenza el 22.10.1901 o Luis Jose Rosetti o Luis Rossetti o Rossetto) en el certificado deberán aparecer todas las variantes. La adquisición de la ciudadanía legal dominicana del ascendiente adquirida luego del nacimiento de sus hijos no impide la trasmisión de la ciudadanía italiana. Se recuerda que a partir del 16 de agosto de 1992 el ciudadano italiano que adquiera otra ciudadanía conserva también la italiana a menos que no renuncie formalmente a la misma.
• Acta de matrimonio (Es indispensable que el acta contenga los datos personales completos de los solicitantes como: nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, ciudadanía, domicilio completo y numero del documento de identidad);
• Copia del Registro de Estado Civil de matrimonio expedido por las Autoridades locales;
En caso que se hubiera casado en Italia se presentará la partida expedida por el Municipio italiano competente.
• Acta de defunción (Es indispensable que el acta contenga los datos personales completos del defunto como: nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, ciudadanía y numero del documento de identidad);
• Copia del Registro de Estado Civil de defuncion expedido por las Autoridades locales.
Para todos los descendientes en línea recta hasta el último de los solicitantes se deberán presentar en original y con su correspondiente traducciòn al italiano:
· Acta de nacimiento (Es indispensable que el acta contenga los datos personales completos de los padres como: nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, ciudadanía, domicilio completo y numero del documento de identidad);
• Copia del Registro de Estado Civil de nacimiento expedido por las Autoridades locales;
· Acta de matrimonio (Es indispensable que el acta contenga los datos personales completos de los solicitantes como: nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, ciudadanía, domicilio completo y numero del documento de identidad);
• Copia del Registro de Estado Civil de matrimonio expedido por las Autoridades locales;
· Sentencia de divorcio (Es indispensable que el acta contenga los datos personales completos de los solicitantes como: nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, ciudadanía, domicilio completo y numero del documento de identidad);
· Acta de defunción (Es indispensable que el acta contenga los datos personales completos del defunto como: nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, ciudadanía y numero del documento de identidad);
• Copia del Registro de Estado Civil de defuncion expedido por las Autoridades locales;
Las actas que deben ser inextensa expedidas por la Junta Central del Registro de estado Civil deberán ser legalizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica Dominicana con la Apostille.
Todas las actas dominicanas deben ser traducidas en italiano por un traductor jurado.
La traduccion en italiano del acta debe ser legalizada antes da la Procuradoria (el Procurador debe legalizar la firma del traductor jurado) y luego dal Ministerio de las Relaciones Exteriores dominicano (MIREX) con apostille.
El dìa de la cita el interesado deberá presentar cédula de identidad dominicana vigente y constancia de domicilio (factura de servicios pùblicos o constancia de domicilio policial).
Nota:
· No será necesario solicitar la rectificación de las partidas en caso que surjan errores o disconformidad en los datos, pero en caso de alteraciones contenidos en la documentación que puedan suscitar dudas respecto a la identidad de la persona, este Consulado podrá exigir rectificaciones o certificados complementarios.
· Para los hijos naturales se deberá presentar además de la partida de nacimiento, también el acta de reconocimiento y/o posterior legitimación.
· Es necesario presentar el primer matrimonio y todos los subsiguientes matrimonios en caso que sean necesarios para la reconstrucción de la línea de descendencia.
· Las mujeres extranjeras casadas con ciudadano italiano antes del 27 de abril de 1983 adquieren automáticamente la ciudadanía italiana.
· Las actas provenientes de otros países diferentes a Italia o de Republica Dominicana deberán ser presentadas en original y debidamente legalizadas por las Autoridades competentes o por la Representación Consular italiana del lugar de donde provienen.
· En el caso en que uno de los interesados haya residido en otro país antes de 1992, es necesario adjuntar también una declaración de no-naturalización expedida por las autoridades extranjeras competentes.
Si el certificado es positivo, llevará la fecha de «juramento» o al menos la fecha de «otorgamiento de la carta de ciudadanía».
En ausencia de los datos antes mencionados será necesario adquirir la «sentencia de naturalización», sin la cual, por recomendación del Ministerio del interior, no será posible tomar el proceso de reconocimiento de la ciudadanía.
Si el certificado es positivo, llevará la fecha de «juramento» o al menos la fecha de «otorgamiento de la carta de ciudadanía».
Las solicitudes se registrarán en orden cronológico, pendientes de examen, en los términos previstos en el reglamento vigente (24 meses desde la fecha de presentacion de la solicitud – D.L. 4 octubre 2018 n. 113) y en compatibilidad con los demás compromisos de trabajo.
Si el examen preliminar resultara en inconsistencias, irregularidades, inexactitudes o deficiencias en la documentación presentada, esta Embajada lo devolverá, excepto por la posibilidad de volver a presentar una nueva solicitud.
Para el Reglamento consultar la página web relativa a la ciudadanía de la página web del Ministerio de relaciones exteriores de Italia.