In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.
Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.
In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.
Nel primo caso (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992) i seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente:
- uno dei genitori è cittadino per nascita. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992).
- entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita da effettuare in Ambasciata di fronte al Funzionario incaricato. In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di tre anni decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di tre anni sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.
La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.
Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di tre dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.
Per presentare la dichiarazione relativa a questo caso, è necessario che il genitore italiano invii una e-mail all’ufficio di cittadinanza: santodomingo.cittadinanza@esteri.it con una richiesta di appuntamento per effettuare la Dichiarazione e dovrà allegare la seguente documentazione:
- copia completa dell’atto di nascita con le relative legalizzazioni (sia dell’atto che della traduzione in italiano);
- copia del passaporto italiano del genitore italiano, copia del documento identificativo dell’altro genitore e copia del passaporto dominicano del minore
- prova della residenza in Repubblica Dominicana.
Nel caso in cui la cittadinanza italiana è stata riconosciuta da una Ambasciata o Consolato italiano in un altro paese straniero è necessaria una dichiarazione o certificazione di quella Rappresentanza diplomatica italiana dove attesta che la cittadinanza italiana è stata da loro riconosciuta prima del 28 marzo 2025.
Il secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025) si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:
- persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione, a partire dal compimento dei tre anni dalla nascita e che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
- figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992). In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
- la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.
Le dichiarazioni dovranno essere rese presenzialmente presso l’Ufficio consolare davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile.
Solo per effettuare la dichiarazione prevista nel secondo caso ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025), in base all’articolo 9-bis della legge n. 91/1992, si applica il pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro, per ciascun minorenne che ha compiuto i tre anni, con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:
“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91/1992 (comma 1-bis art. 4 legge 91/1992 se rientra nel caso 1) – (comma 1-ter art. 1 DL 36/2025 se rientra nel caso 2) e nome e cognome del minore
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)
Una volta effettuato il bonifico è necessario che il genitore italiano invii una email all’ufficio di cittadinanza: santodomingo.cittadinanza@esteri.it con una richiesta di appuntamento per effettuare la Dichiarazione e dovrà allegare la seguente documentazione:
- copia del trasferimento bancario di 250 euro;
- copia completa dell’atto di nascita con le relative legalizzazioni (sia dell’atto che della traduzione in italiano);
- copia del passaporto italiano del genitore italiano, copia del documento identificativo dell’altro genitore e copia del passaporto dominicano del minore
- prova della residenza in Repubblica Dominicana.
Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.