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Autoveicoli e Patenti di guida

I cittadini italiani residenti in Repubblica Dominicana iscritti in AIRE possono richiedere la conferma della validità della loro patente italiana purché scaduta da non più di cinque anni e non rientrante nei casi previsti all’art. 119, commi 2-bis e 4, del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneità psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche).

Gli interessati dovranno effettuare la prevista visita medica presso un medico di fiducia di questa Ambasciata per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici, dopo di che la Cancelleria Consolare rilascerà apposita attestazione di proroga della validità.

Una volta ristabilita la residenza in Italia, il cittadino dovrà confermare nuovamente la patente di guida presso l’Ufficio Centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per il luogo di residenza, presentando insieme alla patente l’attestazione consolare.

Per ottenere il rinnovo della patente di guida italiana, il connazionale deve prendere un appuntamento su PRENOT@MI e presentarsi in Ambasciata il giorno scelto con la seguente documentazione:

– la patente italiana scaduta o in prossima scadenza;

– il modulo da compilare;

– il certificato medico rilasciato da un medico di fiducia dell’Ambasciata;

– la somma necessaria al pagamento dei diritti consolari (le percezioni consolari cambiano ogni 3 mesi).

Si precisa che il rinnovo della patente NON dà comunque il diritto di guida in Repubblica Dominicana, dato che la patente italiana non è riconosciuta dalle autorità locali.

*Indicazioni su rilascio informazioni e attestati relativi ai dati della patente di guida italiana

Si verifica di frequente che, nei casi di conversione della patente italiana in patenti di guida estere, le autorità locali richiedano ai titolari di predette patenti informazioni o attestati in merito.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Italiano ha evidenziato alcuni dettagli pratici relativamente ad entrambi i tipi di richieste.

Emissione di attestati

Nel caso in cui lo Stato estero chieda all’utente di fornire un attestato contenente i dati della patente di guida italiana di cui è titolare, il predetto Ministero ha segnalato che le Rappresentanze diplomatico-consolari non possono procedere a rilasciare alcuna attestazione,
in quanto competenti in tal senso sono esclusivamente l’Autorità centrale italiana o gli uffici della Motorizzazione Civile.

Pertanto, il titolare del documento, al fine di ottenere il richiesto attestato, dovrà presentare, direttamente o per il tramite di un proprio delegato (eventualmente, se impossibilitato a recarsi in Italia di persona, rivolgendosi ad una agenzia di pratiche auto oppure a persona di propria fiducia), apposita istanza presso i predetti Uffici corredata della documentazione attestante il versamento dell’imposta di bollo e dei diritti previsti da disposizioni di legge.

Poiché tale attività di certificazione non è legata né al luogo di residenza del richiedente, né all’ufficio della Motorizzazione Civile che ha rilasciato la patente, gli utenti interessati potranno rivolgersi indifferentemente a qualsiasi ufficio della Motorizzazione sul territorio nazionale.