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Carta d’Identità Elettronica (CIE)

Che cos’è la carta d’identità elettronica (CIE)?

La CIE è documento personale di riconoscimento valido per identificarsi e circolare nell’Unione Europea, in alcuni Stati aderenti all’accordo di Schengen (ad es. Islanda, Norvegia, Svizzera, ecc.) e in altri Stati con cui sono stati raggiunti accordi bilaterali (vedasi le singole “schede Paese” sul sito www.viaggiaresicuri.it). La CIE NON può essere utilizzata per uscire dalla Repubblica Dominicana.

A chi può essere rilasciata la carta d’identità elettronica?

Ai fini dell’emissione della CIE è indispensabile che il richiedente:

  • sia cittadino italiano regolarmente residente nella Repubblica Dominicana;
  • sia iscritto all’AIRE e il suo nominativo inserito nell’apposito applicativo da parte del comune italiano di riferimento;
  • abbia l’atto di nascita trascritto in Italia, in quanto gli estremi della trascrizione devono essere riportati sulla CIE;
  • abbia aggiornato la sua posizione negli schedari consolari nel caso di cambio d’indirizzo, variazione dello stato civile o nascita di figli.

In questo casi si dovrà prendere contatto con i servizi competenti (anagrafe o stato civile) prima di richiedere un appuntamento per la carta d’identità.

Come mi registro all’ AIRE?

L’iscrizione all’A.I.R.E. deve essere effettuata unicamente attraverso il portale Fast It.

Come si richiede la carta d’identità elettronica (CIE)?

La richiesta della carta d’identità elettronica deve essere presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma Prenot@mi

ATTENZIONE: nel caso in cui, a seguito di verifiche, non fosse possibile procedere con la pratica di rilascio della CIE, l’appuntamento verrà annullato. Il connazionale sarà informato sulle motivazioni del rigetto e dovrà ripetere la procedura sul Prenot@mi una volta regolarizzata la propria posizione in base a quanto comunicato dall’Ambasciata.

È possibile chiedere l’appuntamento per i miei figli minori?

Sì.

Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.

Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.  L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

L’assenso al rilascio della CIE di un minore può essere manifestato in una delle seguenti forme:

  • personalmente presso questa Ambasciata il giorno dell’appuntamento (si ricorda che chi dà l’assenso deve essere munito di un documento valido di identità, in originale e fotocopia semplice);
  • personalmente presso un qualsiasi Ufficio della Pubblica Amministrazione Italiana abilitato ad autenticare firme: es. Questura o altre rappresentanze diplomatico-consolari.

I cittadini dell’Unione Europea possono manifestare l’assenso compilando e firmando l’apposito modulo e allegando copia di un documento rilasciato da un Paese dell’Unione Europea ove appaia la firma del dichiarante.

Qual è la documentazione necessaria da portare con sé al momento dell’appuntamento per richiedere la CIE?

Normalmente il richiedente deve presentarsi munito di:

  1. Una fototessera a norma biometrica (recente, frontale, a sfondo bianco, a colori formato 35 x 45 mm);
  2. Carta di identità precedente o passaporto italiano o cédula dominicana.
  3. Atto di assenso di entrambi genitori nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni
  4. Dichiarazione di smarrimento/furto precedente carta, se del caso

Quali sono le operazioni che saranno effettuate il giorno dell’appuntamento?
Il giorno dell’appuntamento, l’operatore consolare acquisisce la documentazione sopra indicata, effettua il riconoscimento e la verifica della foto ed acquisisce le impronte digitali e la firma. Il giorno dell’appuntamento, sarà annullata la carta di identità cartacea o CIE in corso di validità, anche se il richiedente non possiede altro documento di identità. Si consiglia pertanto, qualora il richiedente non abbia altro documento di identità in corso di validità, di comunicarlo all’operatore.

Come si riceve la CIE?

Il documento non è rilasciato a vista il giorno dell’appuntamento: la CIE è infatti prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e successivamente spedita, a mezzo raccomandata a carico di Poste Italiane, all’Ambasciata. Il connazionale verrà quindi contattato dalla stessa Ambasciata per il relativo ritiro.

Quanto tempo vale la CIE?

La validità della CIE varia a seconda dell’età del titolare ed è di:
– 3 anni per i minori di età compresa tra 0 e 3 anni;
– 5 anni per i minori di età compresa tra 4 e 18 anni;
– 10 anni per persone di età superiore ai 18 anni.

Quale è la modalità di pagamento?

Per il costo della CIE e relativa modalità di pagamento vedere la sezione Tariffa Consolare di questo sito web. Il pagamento dovrà effettuarsi il giorno dell’appuntamento.

Devo chiedere una nuova carta se cambio indirizzo?

No. La carta d’identità è un documento di identità e non di residenza.

Posso richiedere la carta di identità presso il mio Comune in Italia, anche se residente all’estero?

Il connazionale dovrà verificare con il Comune in Italia.

All’appuntamento devo portare anche il Certificato di Nascita o gli atti di stato civile?

No, se il connazionale è nato in Italia, il suo atto di nascita è stato automaticamente trascritto al Comune di residenza. Se è nato all’estero ed è stato già presentato in passato presso un’Ambasciata o un Consolato, non deve portarlo. Lo stesso vale per gli atti di stato civile. L’Ambasciata dovrà però verificare che questi siano stati effettivamente trascritti dal Comune di iscrizione AIRE.

L’Ambasciata può rilasciarmi la CIE se il Comune non ha trascritto gli atti presentati in Ambasciata?

No, l’Ambasciata non potrà procedere alla richiesta di emissione della CIE senza l’avvenuta trascrizione degli atti. Il connazionale potrà rivolgersi direttamente al Comune per sollecitarne la trascrizione.