I cittadini italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono esercitare il diritto di voto all’estero nel luogo di residenza per le elezioni politiche nazionali, per i referendum abrogativi e costituzionali ex artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni del Parlamento europeo.
Il voto all’estero per le elezioni politiche nazionali e i referendum è regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104), in attuazione degli art. 48, 56 e 57 della Costituzione, che hanno istituito la Circoscrizione Estero. La Legge 6 maggio 2015, n. 52, (c.d. “Italicum”) ha stabilito che anche i cittadini temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche possono chiedere al proprio Comune di votare all’estero per corrispondenza.
Gli elettori italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono altresì votare per l’elezione dei rappresentanti dei Com.It.Es. – Comitati degli italiani all’estero (legge 23 ottobre 2003, n. 286).
Elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo spettanti all’Italia
Ai sensi del Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, possono votare all’estero per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo spettanti all’Italia i soli cittadini italiani residenti in uno Stato membro dell’Unione europea iscritti all’AIRE, oppure gli elettori temporaneamente domiciliati in un Paese membro dell’UE per motivi di studio o di lavoro.
I cittadini italiani residenti in Repubblica Dominicana potranno votare esclusivamente recandosi presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia. A tal fine, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, riceveranno dal predetto Comune una cartolina avviso.
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